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[1]Con decreto Reale, da emanare su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sara' provveduto a tutto quanto occorre per l'esercizio delle funzioni di sindacato finanziario sulla gestione delle aziende dei pubblici servizi di trasporto concessi, per l'applicazione dell'equo trattamento del personale e per assicurare all'erario l'introito dei diritti supplementari sul prezzo dei trasporti.

[2]Il ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' ((1° febbraio 1921)).

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Peano - Facta.

[7]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 1921

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1921 al 16 febbraio 1921. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Data a Roma, addi' tolto: 30 gennaio aggiunto: 1° febbraio 1921.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-02-01;43~art7 · fonte del testo