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Alle ferrovie concesse all'industria privata sono applicabili le disposizioni dell'art. 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, purche':
- a)l'esercente si obblighi a versare allo Stato, a titolo di speciale compartecipazione, il 10 per cento del maggior prodotto che si otterra' in confronto a quello medio dei tre anni di piu' alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale aumentato del 25 per cento, oppure quella somma che per tale titolo sara' di biennio in biennio determinata d'accordo;
- b)non sia diminuito il numero delle coppie di treni esistenti in base all'ultimo orario estivo ed invernale, anche se attuate in via di esperimento oltre gli obblighi di concessione e di legge;
- c)non venga stabilita concorrenza a linee di Stato, che servano direttamente gli stessi centri e alle quali non sia stato applicato il servizio economico.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
