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[1]Per le tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico la costituzione del consorzio, di cui all'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e' necessaria solo quando l'intrapresa sia assunta in comune dagli enti proprietari delle strade, o si stabiliscano in comune rapporti di gestione con l'assuntore.
[2]Al consorzio possono partecipare altri enti interessati in ragione delle rispettive quote di concorso.
[3]Negli altri casi sono applicabili le disposizioni degli articoli 16 della legge 9 luglio 1905, n. 413 e 2 della legge 30 giugno 1906, n. 272, purche' non vi siano opposizioni da parte degli enti proprietari di tratte di strade che nel loro complesso superino i due terzi dell'intera lunghezza della tramvia da costruire.
[4]Le tramvie extraurbane sono considerate tali anche per i tratti nell'interno degli abitati.
[5]Nel decreto Reale di concessione, oltre le prescrizioni indicate nel comma c) dell'art. 13 della legge 16 giugno 1907, n. 540, sono stabilite, nei casi di tramvie sovvenzionate, la misura per la compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi e la durata della concessione stessa, al termine della quale le opere costituenti la tramvia e sue dipendenze divengono proprieta' o degli enti ai quali appartiene la strada, se la linea e' impiantata in tutto od in parte su strade provinciali o comunali, oppure del Comune, o dei Comuni interessati riuniti in consorzio, se in sede propria o su strade nazionali.
[6]La concessione ha una durata corrispondente a quella stabilita dagli enti proprietari della strada, quando sia previamente intervenuto il loro consenso o sia stato costituito il consorzio, ma non puo' mai eccedere il limite stabilito dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.
[7]L'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, non e' applicabile alle funicolari ed alle linee a cremagliera, quando sono concesse come tramvie.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
