Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008. 243 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per la costruzione e l'esercizio di tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico il Governo e' autorizzato a concedere sovvenzioni annue sino a L. 1500 a km. e per un termine non maggiore di 50 anni.
tolto: Tali sovvenzioni possono essere elevate sino aL. 2000 a km. quando le tramvie:
tolto: a) attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di esercizio;
tolto: b) oppure sieno destinate a congiungere capoluoghi di circondario od importanti capoluoghi di distretto ad una stazione ferroviaria prossima, o di piu' conveniente accesso, o ad un approdo marittimo, lacuale o fluviale, e richiedano una spesa d'impianto non inferiore a L. 45,000 a km. compresa la prima dotazione di materiale mobile.
tolto: Le sovvenzioni sono accordate col decreto stesso di concessione della tramvia, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, tenendo distinta la parte attribuita alla costruzione da quella attribuita all'esercizio, e possono essere vincolate a norma dell'art. 7.
tolto: Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici i capitoli relativi alle sovvenzioni, di cui agli articoli 45 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e 3 della legge 16 giugno 1907, n. 540, sono riuniti in un solo con la denominazione «sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico», e agli stanziamenti necessari si provvede d'anno in anno con la legge di approvazione del bilancio stesso nei limiti d'assegnazione stabilita dall'art. 1 della legge 21 giugno 1906, n. 238.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-12;444~art18 · fonte del testo
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