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[1]Per la costruzione e l'esercizio di tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico il Governo e' autorizzato a concedere sovvenzioni annue sino a L. 1500 a km. e per un termine non maggiore di 50 anni.
[2]Tali sovvenzioni possono essere elevate sino a L. 2000 a km. quando le tramvie:
- a)attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di esercizio;
- b)oppure sieno destinate a congiungere capoluoghi di circondario od importanti capoluoghi di distretto ad una stazione ferroviaria prossima, o di piu' conveniente accesso, o ad un approdo marittimo, lacuale o fluviale, e richiedano una spesa d'impianto non inferiore a L. 45,000 a km. compresa la prima dotazione di materiale mobile.
[3]Le sovvenzioni sono accordate col decreto stesso di concessione della tramvia, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, tenendo distinta la parte attribuita alla costruzione da quella attribuita all'esercizio, e possono essere vincolate a norma dell'art. 7.
[4]Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici i capitoli relativi alle sovvenzioni, di cui agli articoli 45 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e 3 della legge 16 giugno 1907, n. 540, sono riuniti in un solo con la denominazione «sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico», e agli stanziamenti necessari si provvede d'anno in anno con la legge di approvazione del bilancio stesso nei limiti d'assegnazione stabilita dall'art. 1 della legge 21 giugno 1906, n. 238.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
