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[1]Ultimata l'istruttoria della domanda di concessione di sola costruzione, il Ministero dei lavori pubblici indice l'asta con un unico esperimento, o la licitazione privata, in base al progetto di massima approvato o redatto dal Governo ed alle condizioni stabilite per la concessione.
[2]All'asta od alla licitazione privata sono ammesse soltanto ditte che, a giudizio insindacabile del Governo, sieno ritenute idonee e di notoria solvibilita'.
[3]L'aggiudicazione e' fatta a chi offre il maggior ribasso sulla sovvenzione chilometrica provvisoriamente determinata dal Governo.
[4]Il richiedente la concessione, che non resti aggiudicatario ed al quale appartenga il progetto approvato, ha diritto solo al rimborso delle spese incontrate per la compilazione del progetto stesso, in misura non maggiore di L. 750 a chilometro.
[5]Quando l'asta sia andata deserta o sia rimasta senza effetto la licitazione privata, il Governo ha facolta' di accordare la concessione a trattativa privata.
[6]Nel termine stabilito l'aggiudicatario provvede, sotto pena di decadenza, alla compilazione del progetto esecutivo in base al quale e' definitivamente stabilito dal Governo l'ammontare delle sovvenzioni chilometriche e della compartecipazione ai prodotti, a norma dell'articolo precedente.
[7]L'approvazione del progetto esecutivo nei riguardi tecnici ed economici e quella delle varianti successivamente richieste dal concessionario sono riservate al giudizio esclusivo e insindacabile del ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[8]Le economie sulla spesa prevista, dipendenti da varianti proposte dal concessionario ed approvate dal Governo, sono divise per meta' fra concessionario e Stato, con una corrispondente diminuzione del corrispettivo della concessione.
[9]Approvato il progetto esecutivo, se dal Governo sieno richieste varianti ed aggiunte che importino maggiore spesa, l'ammontare della sovvenzione chilometrica o della compartecipazione ai prodotti e' aumentato in ragione del maggior costo delle opere, da determinarsi d'accordo od a mezzo di tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente della Corte di appello di Roma. Oltre tale caso, nessun aumento di sovvenzione o di compartecipazione ai prodotti puo' essere accordato, o nessun compenso per qualsiasi titolo e' dovuto al concessionario, qualunque sia per risultare il costo effettivo della linea data in concessione.
[10]Per la vigilanza ed il sindacato dei lavori valgono le norme vigenti nelle concessioni di ferrovie all'industria privata per la parte relativa alle costruzioni.
[11]Al personale di assistenza occorrente per la vigilanza sulla costruzione delle ferrovie concesse provvede il ministro dei lavori pubblici coi fondi autorizzati dalla legge 6 giugno 1907, n. 300, e con quelli che saranno stanziati nel bilancio dei lavori pubblici.
[12]Durante la concessione lo Stato puo' sempre rivalersi sulla sovvenzione che non risulti vincolata a norma dell'art. 7 della presente legge, e sulle quote di compartecipazione ai prodotti per i danni di cui all'art. 1639 del Codice civile, verificatisi nel decennio dall'approvazione del collaudo della linea.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
