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[1]Alla dotazione di materiale mobile e all'esercizio delle linee che lo Stato costruisce direttamente si provvede con legge.
[2]L'Amministrazione delle ferrovie di Stato e' pero' autorizzata ad esercitare provvisoriamente i tronchi che si apriranno all'esercizio entro il 30 giugno 1910, ed a provvedere il relativo materiale rotabile e di esercizio coi fondi autorizzati dalla legge 23 dicembre 1906, n. 638.
[3]Con legge si provvede pure all'assunzione dell'esercizio, da parte dello Stato, di linee concesse all' industria privata, anche se a rimborso di spesa o per conto del concessionario, ed alla cessione dell'esercizio di linee secondarie appartenenti alla rete di Stato.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 7 settembre 1910
