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[1]Alla dotazione di materiale mobile e all'esercizio delle linee che lo Stato costruisce direttamente si provvede con legge.
[2]L'Amministrazione delle ferrovie di Stato e' pero' autorizzata ad esercitare provvisoriamente i tronchi che si apriranno all'esercizio entro il 30 giugno 1910, ed a provvedere il relativo materiale rotabile e di esercizio coi fondi autorizzati dalla legge 23 dicembre 1906, n. 638. 2
[3]Con legge si provvede pure all'assunzione dell'esercizio, da parte dello Stato, di linee concesse all' industria privata, anche se a rimborso di spesa o per conto del concessionario, ed alla cessione dell'esercizio di linee secondarie appartenenti alla rete di Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1910, n. 580
2La L. 21 luglio 1910, n. 580 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'autorizzazione provvisoria data dall'art. 4 della legge 12 luglio 1908, n. 444, all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio e la dotazione di materiale mobile delle linee in costruzione a conto diretto dello Stato, vale anche pei tronchi che saranno aperti all'esercizio posteriormente al 30 giugno 1910".
Testo in vigore dal 7 settembre 1910 al 22 dicembre 2008
