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[1]Negli atti di concessione, di costruzione e di esercizio deve essere dichiarata quale parte della sovvenzione chilometrica governativa sia attribuita alla costruzione e quale all'esercizio.

[2]Quando, secondo le risultanze dell'istruttoria l'esercizio sia attivo, la parte riservata a garanzia dell'esercizio stesso non puo' eccedere la misura stabilita dall'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540.

[3]La parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione puo' essere vincolata integralmente in Italia o all'estero al servizio delle obbligazioni con le norme dell'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, od anche a garanzia di operazioni finanziarie con Banche e con Istituti di credito per la provvista dei capitali necessari alla costruzione della linea concessa ed all'acquisto del materiale rotabile, quando concorrano le seguenti condizioni:

  • a)che sieno comunicate al Governo le condizioni dell'operazione finanziaria;
  • b)che la somministrazione dei capitali proceda secondo l'avanzamento dei lavori in base a certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici;
  • c)che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata della sovvenzione.

[4]In caso di decadenza della concessione per mancato compimento della costruzione, la sovvenzione resta vincolata per la sola parte corrispondente alla somma effettivamente somministrata in base ai certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici. Ultimata la linea ed aperta all'esercizio, la sospensione di pagamento della sovvenzione nei casi previsti dall'art. 9 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e' limitata alla sola parte non vincolata.

[5]Quando nell'atto di concessione sia prevista l'apertura della linea all'esercizio per tronchi, la parte di sovvenzione attribuita alla costruzione e' suddivisa per tronchi. In tale caso, aperto un tronco all'esercizio e collaudato, la corrispondente quota di sovvenzione puo' essere vincolata al servizio delle obbligazioni od a garanzia delle suindicate operazioni finanziarie, senza osservanza delle condizioni rispettivamente stabilite dall'art. 8, comma b), della legge 16 giugno 1907, n. 540, o dal comma b) del presente articolo.

[6]Le obbligazioni emesse esclusivamente per la costruzione delle nuove ferrovie concesse all'industria privata in forza della presente legge, sono soggette alla tassa di negoziazione di cui all'art. 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico); nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).

Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-12;444~art7 · fonte del testo

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