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[1]Il riscatto deve sempre essere preceduto da un atto di diffida in nome dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici notificato al concessionario od al sub-concessionario almeno un anno prima della data indicata per la sua effettuazione.

[2]La diffida non produce alcun effetto, so non e' seguita dall'accordo sull' indennita' di riscatto e se non viene confermata dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della determinazione arbitrale, di cui al precedente articolo; ed in ogni caso ne e' subordinata l'efficacia all'approvazione del Parlamento a norma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

[3]Non procedendosi al riscatto, le spese dall'arbitrato sono a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-12;444~art9 · fonte del testo

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