Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, e' autorizzata con decreto Reale.
tolto: Il decreto Reale e' proposto dal ministro dei lavori pubblici di accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
tolto: Negli altri casi, l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, e' autorizzata con legge speciale.
tolto: Ove pero' il riscatto di una linea sia soggetto a diffida, il Governo presentera' in tempo utile al Parlamento le proposte pel riscatto stesso.
tolto: In ogni caso l'efficacia della diffida e' subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento.
tolto: Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovra' darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art2 · fonte del testo