Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1904 al 5 luglio 1907. Leggi il testo vigente →

[1]Agli Enti suddetti e alle stesse condizioni, la Cassa depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono autorizzate:

  • a)a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 1904, i prestiti concessi dalla Cassa depositi a tutto il 31 dicembre 1903, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo;
  • b)a fare prestiti nuovi per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

[2]I prestiti contemplati nel presente articolo e nei precedenti sono, in una o piu' volte, secondo il bisogno, somministrati agli Enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa depositi e la Sezione di credito rilasciano i rispettivi mandati.

Testo in vigore dal 20 maggio 1904 al 5 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-05-19;185~art4 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari