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[1]Agli Enti suddetti e alle stesse condizioni, la Cassa depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono autorizzate:
- a)a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 1904, i prestiti concessi dalla Cassa depositi a tutto il 31 dicembre 1903, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo;
- b)a fare prestiti nuovi per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.
[2]I prestiti contemplati nel presente articolo e nei precedenti sono, in una o piu' volte, secondo il bisogno, somministrati agli Enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa depositi e la Sezione di credito rilasciano i rispettivi mandati.
Testo in vigore dal 20 maggio 1904 al 5 luglio 1907
