Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Agli Enti suddetti e alle stesse condizioni, la Cassa depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono autorizzate:

  • a)a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 1904, i prestiti concessi dalla Cassa depositi a tutto il 31 dicembre 1903, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo; 2
  • b)a fare prestiti nuovi per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

[2]I prestiti contemplati nel presente articolo e nei precedenti sono, in una o piu' volte, secondo il bisogno, somministrati agli Enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa depositi e la Sezione di credito rilasciano i rispettivi mandati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 giugno 1907, n. 336

2

Il Regio Decreto 16 giugno 1907, n. 336 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La eccezione contenuta nella lettera a) dell'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 185, estesa a tutto il Regno con la legge 19 luglio 1906, n. 364, non e' applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in applicazione dell'art. 3 delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399, e dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1902, n. 566".

Testo in vigore dal 5 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 1907

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1904 al 5 luglio 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 giugno 1907, n. 336

    Il Regio Decreto 16 giugno 1907, n. 336 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La eccezione contenuta nella lettera a) dell'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 185, estesa a tutto il Regno con la legge 19 luglio 1906, n. 364, non e' applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in applicazione dell'art. 3 delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399, e dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1902, n. 566".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-05-19;185~art4 · fonte del testo

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