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[1]Agli Enti suddetti e alle stesse condizioni, la Cassa depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono autorizzate:
- a)a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 1904, i prestiti concessi dalla Cassa depositi a tutto il 31 dicembre 1903, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo; 2
- b)a fare prestiti nuovi per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.
[2]I prestiti contemplati nel presente articolo e nei precedenti sono, in una o piu' volte, secondo il bisogno, somministrati agli Enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa depositi e la Sezione di credito rilasciano i rispettivi mandati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 16 giugno 1907, n. 336
2Il Regio Decreto 16 giugno 1907, n. 336 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La eccezione contenuta nella lettera a) dell'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 185, estesa a tutto il Regno con la legge 19 luglio 1906, n. 364, non e' applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in applicazione dell'art. 3 delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399, e dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1902, n. 566".
Testo in vigore dal 5 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
