Art. 3 (Approvazione)
[1]Il pagamento delle annualita' di L. 332,144 (trecentotrentaduemila centoquarantaquattro) dovute alla ditta Pirelli e C., per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di cui all'art. 1, sara' provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio nel bilancio ordinario del Ministero delle poste e dei telegrafi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° luglio 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI - SCHANZER - MIRABELLO - CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
