Art. 6 (Allegato B)
La ditta Pirelli e C. si obbliga di risarcire l'Amministrazione della R. marina di tutti i danni ed avarie che derivassero alla Citta' di Milano nei lavori di posa, di salpamento o di riparazione dei cavi sottomarini per esclusiva imperizia o trascuranza del personale della ditta stessa.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
