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Miscellanea
Concernente la Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina
Legge 1 luglio 1909, n. 420
- Aggiornato al
- 10 luglio 1909
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 49
- Art. 1Allegato A. Convenzione con la ditta Pirelli e C. di Milano per l'ampliamento e la…
- Art. 2La Ditta Pirelli e C. si impegna altresi' di mantenere i quattro cavi multipli posati nel…
- Art. 3La ditta Pirelli e C. si obbliga pure di costruire, immergere e mettere a disposizione…
- Art. 4La ditta Pirelli e C. si obbliga di mantenere i vari cavi di cui agli articoli 1, 2 e 3…
- Art. 5Tutti i cavi di cui sopra saranno esercitati esclusivamente dal Governo con personale…
- Art. 6La ditta avra' il diritto di porre in opera ai punti di approdo di ogni cavo e negli…
- Art. 7Per gli obblighi che la ditta Pirelli e C. assume colla presente Convenzione, il Governo…
- Art. 8Agli effetti degli articoli 12 e 13 il canone complessivo di cui all'articolo precedente…
- Art. 9Alla scadenza della convenzione il Governo diverra' padrone assoluto anche dei cavi…
- Art. 10Per i lavari sui cavi sottomarini in appalto del R. Governo, la ditta Pirelli e C. avra'…
- Art. 11La ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo…
- Art. 12In caso di guasto d'un cavo, ai sensi dell'art. 11, la ditta Pirelli e C. perdera' il…
- Art. 13La ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi…
- Art. 14Le multe di cui all'articolo precedente saranno accertate trimestralmente e trattenute…
- Art. 15Non saranno applicabili le penalita' indicate nell'art. 13 quando la ditta dichiari…
- Art. 16Qualora dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la ditta, invece della…
- Art. 17Un guasto s'intendera' riparato quando le condizioni d'isolamento e di conducibilita' del…
- Art. 18Nel caso d'imperfetto andamento della corrispondenza, e' in facolta' dell'Amministrazione…
- Art. 19I cavi che la ditta impieghera' nelle riparazioni dovranno corrispondere ai tipi di cui…
- Art. 20Qualora alla scadenza della convenzione la ditta non avesse adoperato nella manutenzione…
- Art. 21Il delegato ministeriale dovra' controllare esattamente il quantitativo ed il tipo di…
- Art. 22A garanzia dell'impegno assunto dalla ditta con l'art. 20, se essa alla fine dei primi…
- Art. 23Alla scadenza della convenzione, e qualora essa non venga rinnovata, se il quantitativo…
- Art. 24Qualora alla scadenza della convenzione l'Amministrazione assumesse in proprio il…
- Art. 25La ditta Pirelli e C. assumera' la spesa di costruzione pei casotti e pali di approdo pei…
- Art. 26Nei periodi di posa o riparazione dei cavi sottomarini l'Amministrazione mettera'…
- Art. 27I telegrammi scambiati fra il personale della ditta Pirelli e C. a bordo della R. nave…
- Art. 28I cavi vecchi salpati nelle riparazioni o portati nell'officina della ditta Pirelli e C…
- Art. 29La presente convenzione avra' la durata di anni 20 a datare dalla sua approvazione…
- Art. 30A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta Pirelli e C., fara' all'atto…
- Art. 31La ditta previo consenso del Governo, potra' cedere il suo contratto ad una Societa'…
- Art. 32La presente convenzione sara' registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.
- Art. 33Per gli effetti civili della presente convenzione la ditta Pirelli e C. delega a…
- Art. 34La presente convenzione non sara' valida se non sara' approvata per legge. Fatta a Roma…
