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Per gli stabilimenti di bagni marini, di bagni in citta' (idroterapici e di cure fisiche, esclusi i bagni popolari) e per quelli negli alberghi diurni, il diritto erariale si riscuote in modo virtuale mediante una somma fissa da corrispondersi direttamente dal proprietario o dal concessionario su ogni cabina, capanna o camerino da bagno o da doccia, in base a tariffa da approvarsi dal ministro delle finanze in relazione alla capacita' delle cabine, capanno o camerini ed ai prezzi praticati.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art11 · fonte del testo