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I diritti erariali di che agli articoli 10 e 11 della presente legge, s'intendono dovuti per 5/15 a titolo di tassa di bollo, per 1/15 a titolo di addizionale pro mutilati o vedovo di guerra e per i rimanenti 9/15 a titolo di contributo di beneficenza di Stato.
Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
