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[1]Il contributo di beneficenza proveniente dai diritti erariali riscossi a mezzo dei biglietti bollati di Stato e di quelli riscossi per le corse dei cavalli, va ripartito in ragione del 9 per cento a favore dell'assistenza militare e del 91 per cento a favore della beneficenza civile.

[2]Il contributo di beneficenza riscosso a mezzo della Societa' italiana degli autori va ripartito in ragione del 16 per cento a favore dell'assistenza militare e dell'84 per cento a favore della beneficenza civile.

[3]Il contributo di beneficenza sugli stabilimenti balneari termali e idroterapici, sui bagni marini, sui bagni di citta' e negli alberghi diurni e sulle scommesse ed i proventi della tassa di concessione governativa sui the danzanti e balli negli alberghi, va interamente devoluto alla beneficenza civile.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art13 · fonte del testo