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[1]Le tasse di concessione governativa sui balli, the danzanti ed accademie di ballo, di che all'articolo unico, lettere A, B, C, del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 568, e che devono essere pagate oltre i diritti erariali sui biglietti d'ingresso od altra forma di versamento per accesso ai locali, o partecipazione ai divertimenti danzanti, sono modificate nella misura di cui alla seguente tariffa:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art14 · fonte del testo