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[1]L'ingresso ai campi di corso di cavalli e' vietato a tutti coloro che sono incorsi nelle contravvenzioni alla tassa di bollo sui biglietti delle scommesse, previste dall'art. 93 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.

[2]L'esclusione e' pronunziata dalle Societa' di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura e sara' partecipata all'amministrazione finanziaria e a quella di pubblica sicurezza.

[3]L'albo degli esclusi dovra' essere comunicato a tutte le Societa' di corse di cavalli del Regno.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art15 · fonte del testo