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[1]L'ingresso ai campi di corso di cavalli e' vietato a tutti coloro che sono incorsi nelle contravvenzioni alla tassa di bollo sui biglietti delle scommesse, previste dall'art. 93 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.
[2]L'esclusione e' pronunziata dalle Societa' di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura e sara' partecipata all'amministrazione finanziaria e a quella di pubblica sicurezza.
[3]L'albo degli esclusi dovra' essere comunicato a tutte le Societa' di corse di cavalli del Regno.
Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
