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Agli effetti dell'art. 18 del R. decreto legislativo 4 maggio 1920, n. 567, per la vigilanza e per l'accertamento di contravvenzioni riguardanti cinematografi ed altri spettacoli e trattenimenti, per i quali e' obbligatorio l'uso dei biglietti bollati di Stato, sono competenti anche gli agenti all'uopo nominati dall'Ente autonomo o dall'Associazione interessata. Tali agenti devono prestare giuramento.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art17 · fonte del testo