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[1]La vigilanza sui teatri ed altri luoghi di trattenimenti per l'applicazione del diritto erariale e' affidata non solo ai rappresentanti della Societa' italiana degli autori ma anche ai funzionari ed agenti qui di seguito indicati:
[2]ispettori e ricevitori del registro e bollo;
[3]funzionari ed agenti della pubblica sicurezza;
[4]ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti al corpo della R. guardia di finanza, all'arma dei RR. carabinieri e al corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.
[5]Gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro e luogo di trattenimento, compresi i cinematografi, due tessere gratuite, l'una al ricevitore del registro, l'altra all'ispettore che hanno il servizio dei diritti erariali sugli spettacoli.
[6]Inoltre, nei capoluoghi di Provincia e per ogni teatro e luogo di trattenimento, esclusi i cinematografi, dovra' dagli impresari mettersi a disposizione dell'autorita' finanziaria (Ministero ed Intendente di finanza nella capitale; Intendenza di finanza o Direzione di finanza negli altri capiluoghi di Provincia o territori) una poltrona od un posto distinto di prima categoria.
[7]I membri della Commissione centrale di vigilanza istituita con decreto Ministeriale 5 febbraio 1921, n. 1549, ai sensi ed effetti dell'art. 5 del R. decreto 23 gennaio 1921, n.5, muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Societa' italiana degli autori avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri del Regno e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.
Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
