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[1]Il Governo del Re ha facolta' di addivenire alla stipulazione di una nuova convenzione da registrarsi con la tassa fissa di lire 4 e con la Societa' italiana degli autori, per un periodo noi superiore ad anni cinque, decorribili dal primo luglio 1922, ai fini della riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, veglioni e divertimenti danzanti e del diritto addizionale nella provincia di Milano, ai sensi della presente legge.

[2]Da detta convenzione potranno essere esclusi, e quindi autorizzati alla esazione diretta, i Comuni che fino al 9 febbraio 1921 accertavano ed esigevano la tassa spettacoli con un gettito proporzionalmente superiore a quello che si e' poi verificato.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art21 · fonte del testo