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[1]Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, e dalle disposizioni successive in quanto non siano incompatibili colla presente legge.

[2]Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, riunira' in testo unico le disposizioni di legge regolanti la materia col titolo speciale: «testo unico di legge per i diritti erariali o per il contributo di beneficenza».

[3]Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio dell'entrata le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 29 agosto 1922.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]FACTA - BERTONE - TADDEI - PARATORE - ANILE.

[8]Visto, il guardasigilli: Alessio.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art22 · fonte del testo