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[1]Il pagamento del diritto erariale del 10 per cento e' parimenti dovuto per tutti gli spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di societa' filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffe', ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura ancorche' vi si acceda senza biglietto o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie.

[2]Sui proventi di qualsiasi natura che gli organizzatori di tali spettacoli possano ricavare, siano essi dati da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, sia pure non obbligatorie, da aumento sui prezzi delle consumazioni o comunque prodotti, sono dovuti allo Stato i diritti erariali ai sensi del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5, e della presente legge.

[3]Quando l'accertamento di tali proventi o la redazione di un bordereau non sia possibile, il diritto erariale e' dovuto in somma fissa corrispondente al 10 per cento dell' introito o sui ricavi presumibili dello spettacolo comunque con seguiti.

[4]Quando gli spettacoli o trattenimenti di cui sopra siano offerti da societa' il cui scopo sia di offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci, e questi per intervenirvi non debbano sborsare alcuna somma per nessun titolo in piu' della quota annua o mensile da essi pagata al sodalizio o alla istituzione di cui facciano parte a termini degli statuti, il diritto erariale dovra' ragguagliarsi su parte della quota anzidetta.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art4 · fonte del testo