Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I biglietti o riscontri dei teatri (compresi quelli per semplice ingresso) per i quali si riscuoto il diritto erariale ai sensi del detto decreto 23 gennaio 1921, n. 5, debbono essere contenuti in bollettari a madre e figlia, e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni.
[2]Gli incaricati della riscossione hanno il diritto, quando lo credano opportuno per un piu' esatto controllo, di vidimare con un timbro speciale tali biglietti, in modo che non sia possibile sostituirli con altri.
[3]Ferma restando la sanzione di cui all'art. 7 del decreto 23 gennaio 1921, n. 5, per qualsiasi infrazione allo stesso decreto, ed ai precedenti decreti 4 maggio 1920, n. 567, e 5 giugno 1920, n. 767, nonche' alle disposizioni della presente legge e a quelle del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e' stabilita la pena pecuniaria di L. 300 a carico degli impresari ed organizzatori ove non ricorra l' applicazione della pena pecuniaria da commisurarsi al numero dei biglietti o riscontri.
Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
