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[1]Il diritto erariale deve inoltre essere calcolato anche sui posti o palchi di proprieta' privata quando non siano occupati esclusivamente dai proprietari, ma affittati al pubblico sia in teatro, sia nei luoghi dove viene dato lo spettacolo come in altre localita' o da rivenditori girovaghi.

[2]Per questi quando non sia possibile l'accertamento e l'incasso dei diritti erariali nella misura del 10 per cento si procedera' col sistema del forfait di cui all'art. 4.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art6 · fonte del testo