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E' in facolta' dell'Amministrazione delle finanze di consentire agli impresari dei piu' importanti cinematografi, e di altri trattenimenti di che all'art. 7, con le opportune cautele, a loro spese, e senza diritto ad abbuoni, la riscossione dei diritti erariali a mezzo di macchine a contatori in sostituzione dei biglietti bollati di Stato.
Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
