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[1]Ai funzionari incaricati dello accertamento in modo virtuale dei diritti erariali sugli spettacoli di cui all'art. 7 della presente legge quando non venga fatto uso di biglietti bollati di Stato, e sulle scommesse di che all'art. 88 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, spetta una indennita' giornaliera, da porsi a carico degli Enti od imprese nell'interesse delle quali viene richiesto tale accertamento, nella misura seguente:

[2]1° L. 20 per ciascun funzionario appartenente o al personale amministrativo o di ragioneria;

[3]2° L. 15 per ciascun funzionario appartenente al personale d'ordine;

[4]3° L. 10 per ciascun sottufficiale;

[5]4° L. 6 per ciascun milite.

[6]Le indennita' anzidette per spettacoli di beneficenza riconosciuta saranno ridotte alla meta'.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art9 · fonte del testo