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[1]L'Amministrazione ferroviaria e' autorizzata ad investire in mutui suppletivi alle Societa' cooperative che siano state finanziate parzialmente con mutui sulla somma di lire 75 milioni di cui all' art. 1° del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350, altri 45 milioni dei fondi della gestione pensioni e sussidi del personale ferroviario, con le stesse norme del decreto medesimo.

[2]Sulla somma di 45 milioni sara' corrisposto l'interesse annuo del quattro per cento, piu' 0,10 % per rimborso di spese generali.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1920-10-05;1432~art3 · fonte del testo