Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: E' portato da 15 a 17 milioni il limite massimo che potra' raggiungere entro l'esercizio finanziario 1923 924, la somma da stanziarsi di anno in anno sul bilancio del Ministero per l'industria e il commercio, per il pagamento degli interessi a carico dello Stato sui mutui di cui al R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350, al R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16, al R. decreto 2 maggio 1920, n. 521, ed alla presente legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 5 ottobre, 1920.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Peano - Meda.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Fera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-10-05;1432~art5 · fonte del testo