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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilita', da destinarsi ai fini di cui nel Regio decreto 2 maggio 1920, n. 521, su richiesta dell'Amministrazione delle ferrovie stesse, i fondi occorrenti per la concessione di mutui alle Societa' cooperative costituite fra il personale delle ferrovie dello Stato, residenti sia in citta' sedi di Direzioni di compartimenti ferroviari, sia nelle altre localita' ove esistano importanti impianti ferroviari.
[2]Ai mutui da farsi dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e da ammortizzarsi in un periodo massimo di 50 anni, si applica l'interesse fissato annualmente dal ministro del tesoro per i mutui di favore della Cassa stessa; l'annualita' di ammortamento di tali mutui e dei relativi interessi, al netto del contributo dello Stato, sara' inscritta in ciascun anno nel bilancio dell' Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno.
[3]Ai mutui concessi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle Societa' cooperative si applica lo stesso interesse di cui al precedente comma, fermo restando per quanto altro li concerne le disposizioni dei RR. decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16, e 2 maggio 1920, n. 521.
[4]Sono estese alle cooperative residenti in localita' non sedi di Direzioni dei compartimenti ferroviari le disposizioni dell'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
