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[1]E' portato da 15 a 17 milioni il limite massimo che potra' raggiungere entro l'esercizio finanziario 1923 924, la somma da stanziarsi di anno in anno sul bilancio del Ministero per l'industria e il commercio, per il pagamento degli interessi a carico dello Stato sui mutui di cui al R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350, al R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16, al R. decreto 2 maggio 1920, n. 521, ed alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 5 ottobre, 1920.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Peano - Meda.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
