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E' riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facolta' di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonche' di autorizzarne e disporne l'esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di L. 200,000 e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art17 · fonte del testo

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