Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911. Leggi il testo vigente →
E' riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facolta' di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonche' di autorizzarne e disporne l'esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di L. 200,000 e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911
