Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
((E' riservata al presidente della Magistratura alle acque udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facolta' di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il ministro)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924
