Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1924 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3228.
Abrogato dal 18 marzo 1924
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Articolo abrogato dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3228.
Abrogato dal 18 marzo 1924
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' riservata al presidente della Magistratura alle acque udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facolta' di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il ministro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3228
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art17 · fonte del testo
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