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[1]Il presidente della Magistratura alle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di Magistratura.
[2]Tale Comitato tecnico si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del R. corpo del genio civile, di un ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.
[3]In assenza del presidente il comitato e' presieduto dall'ispettore superiore piu' anziano.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911
