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[1]Il presidente della Magistratura alle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di Magistratura.
[2]Tale Comitato tecnico si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del R. corpo del genio civile, di un ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.
[3]((In caso di necessita', uno dei posti di ispettore superiore del genio civile, membri del Comitato tecnico, puo' essere coperto da un ingegnere capo di prima classe del genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del genio civile.
[4]A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennita' concesse agli aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dall'articolo 22 della legge sul genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522).
[5]E' pure concessa l'indennita' di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del genio civile addetti alla sezione dell'ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia)).
[6]((In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato e' presieduto dall'ispettore superiore del genio civile che annualmente viene designato dal ministro su proposta del presidente della Magistratura)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924
