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[1]((Il presidente della Magistratura alle acque ha alla dipendenza per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo, in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di magistratura.
[2]Detto Comitato si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del Genio civile, dell'ispettore superiore forestale, di un consigliere di Stato, dell'avvocato capo erariale di Venezia o di un suo delegato, del direttore generale per le opere pubbliche dell'Italia Settentrionale del Ministero dei lavori pubblici o di un suo delegato, da designarsi annualmente, di un delegato del Comando in capo del compartimento dell'Alto Adriatico, dell'intendente di finanza di Venezia o di un suo delegato, del capo dell'ufficio amministrativo del Magistrato. Vi fanno inoltre parte un esperto in materia idraulico-agraria e uno in materia igienico-sanitaria, scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.
[3]Uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile potra' pero' essere coperto da un ingegnere capo del Genio civile nominato dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del presidente del Magistrato e sentito il Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile.
[4]A tutti i suindicati componenti spettano le concessioni stabilite per i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536. I componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono equiparati agli ispettori superiori del Genio civile agli effetti delle indennita' di viaggio e di soggiorno nei casi in cui debbano recarsi fuori dell'ordinaria residenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.
[5]Il presidente del Magistrato potra' inoltre, in singoli casi, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e con voto consultivo qualcuno fra gli ingegneri capi del Genio civile degli uffici del compartimento, il direttore dell'ufficio idrografico del Magistrato alle acque e uno degli esperti di speciale competenza nelle discipline idraulico-marittime, addetti alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[6]In assenza del presidente, il Comitato tecnico e' presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile piu' anziano)).
Testo in vigore dal 18 marzo 1924 al 27 novembre 1928
