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[1]((Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.
[2]Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del genio civile sono conferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato ad uno o piu' fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura.
[3]E' in facolta' del presidente del Magistrato di sentire il Comizio anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettor come sopra delegati)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924
