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[1]((Nei limiti della competenza territoriale assegnata al Magistrato alle acque il Comitato tecnico di Magistratura ha le funzioni ed attribuzioni della II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.
[2]Nei casi in cui il presidente del Magistrato non intenda conformarsi al parere del Comitato tecnico potra' farlo, previa decisione del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore in adunanza generale.
[3]Quando il Comitato si riunisce, a sensi dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, potranno essere chiamati a partecipare i soli membri residenti a Venezia)).
Testo in vigore dal 18 marzo 1924 al 9 maggio 2025
