[1]Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori, di di cui all' art. 1, attendono gli uffici del genio civile e quelli d'ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

[2]Con decreti emanati d'accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

[3]Nel decreto ministeriale della loro costituzione, si designano la sede la circoscrizione, che potra' anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

[4]Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

[5]L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, e' regolata dall'art. 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F,) modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e per quanto concerne il compartimento del magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni.

[6]Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento e' fatto da una commissione tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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