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[1]E' approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il presidente della Magistratura alle acque, ed il personale del genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza.
[2]((In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3)).
[3]Il personale del genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del genio civile, percorrera', di regola, tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.
[4]Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del presidente della magistratura, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto, gli ufficiali del genio civile, che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonche', entro i limiti dei posti disponibili, quegli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924
