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[1]E' approvata la tabella A) annessa alla presente legge, che comprende il presidente della Magistratura alle acque, il personale del Genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza nonche' il personale di ragioneria addetto ai servizi di riscontro.
[2]In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3.
[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541)). ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541)). ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541)).
Testo in vigore dal 14 dicembre 1933 al 9 maggio 2025
