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[1]((E' approvata la tabella A) annessa alla presente legge, che comprende il presidente della Magistratura alle acque, il personale del Genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza nonche' il personale di ragioneria addetto ai servizi di riscontro)).
[2]In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3.
[3]Il personale del genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del genio civile, percorrera', di regola, tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.
[4]Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del presidente della magistratura, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto, gli ufficiali del genio civile, che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonche', entro i limiti dei posti disponibili, quegli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.
[5]((Il servizio prestato presso il Magistrato alle acque e' riconosciuto utile agli effetti del comma 2° dell'articolo 21 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809)).
Testo in vigore dal 18 marzo 1924 al 14 dicembre 1933
