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[1]E' data facolta' al ministro d'istituire negli anni 1911-912 e 1912-913 fino a quindici corsi magistrali. 1
[2]Le spese graveranno sullo stanziamento, di cui all' art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Credaro.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 maggio 1913, n. 517
1La L. 25 maggio 1913, n. 517 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "La facolta' data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-912 e 1912-913 e' estesa all'anno 1913-914 e il numero dei corsi che si potranno istituire e' portato fino a trenta".
Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 7 agosto 1914
