Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1914 al 1 agosto 1923. Leggi il testo vigente →
[2]Le spese graveranno sullo stanziamento, di cui all' art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Credaro.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 maggio 1913, n. 517
1La L. 25 maggio 1913, n. 517 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "La facolta' data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-912 e 1912-913 e' estesa all'anno 1913-914 e il numero dei corsi che si potranno istituire e' portato fino a trenta".
L. 16 luglio 1914, n. 679
2La L. 16 luglio 1914, n. 679 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e' portato a 45 fino al 31 dicembre 1916".
Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 1 agosto 1923
