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[1]E' data facolta' al ministro d'istituire negli anni 1911-912 e 1912-913 fino a quindici corsi magistrali. 1 2

[2]Le spese graveranno sullo stanziamento, di cui all' art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Credaro.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 maggio 1913, n. 517

1

La L. 25 maggio 1913, n. 517 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "La facolta' data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-912 e 1912-913 e' estesa all'anno 1913-914 e il numero dei corsi che si potranno istituire e' portato fino a trenta".

L. 16 luglio 1914, n. 679

2

La L. 16 luglio 1914, n. 679 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e' portato a 45 fino al 31 dicembre 1916".

Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 1 agosto 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1913 al 7 agosto 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 luglio 1914, n. 679

    La L. 16 luglio 1914, n. 679 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e' portato a 45 fino al 31 dicembre 1916".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-21;861~art10 · fonte del testo