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[1]Agli insegnanti incaricati spetta per ogni ora di lezione settimanale una retribuzione annua pari a quella che per le stesse materie e' stabilita per gl'insegnanti delle scuole normali dalla tabella C annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142. Le conferenze di agraria e di igiene sono compensate in ragione di quindici lire l'una.

[2]Ai maestri elementari delle classi in cui hanno luogo le esercitazioni di tirocinio, e' assegnata una retribuzione in ragione di lire 3 per ciascun giorno di esercitazione.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;861~art5 · fonte del testo