Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140.
Abrogato dal 1 agosto 1923
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140.
Abrogato dal 1 agosto 1923
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli insegnanti incaricati spetta per ogni ora di lezione settimanale una retribuzione annua pari a quella che per le stesse materie e' stabilita per gl'insegnanti delle scuole normali dalla tabella C annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142. Le conferenze di agraria e di igiene sono compensate in ragione di quindici lire l'una.
tolto: Ai maestri elementari delle classi in cui hanno luogo le esercitazioni di tirocinio, e' assegnata una retribuzione in ragione di lire 3 per ciascun giorno di esercitazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 APRILE 1923, N. 1140
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;861~art5 · fonte del testo